La tutela dell'ambiente entra tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica e diviene criterio per lo sviluppo delle attività economiche. Un risultato storico che volge lo sguardo alle future generazioni.
La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge che
introduce la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella Costituzione, con la quarta e ultima lettura, dopo che era già stato approvato due volte dal Senato e una dalla Camera.
Con le quattro letture necessarie per modificare la Costituzione adesso
la legge è definitivamente approvata senza bisogno di passare per un referendum popolare. Più precisamente, il disegno di legge approvato, prevedendo la modifica della Carta costituzionale, ha dovuto essere adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, come previsto dall'
art. 138 della Costituzione.
La riforma è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l'8 febbraio 2022, concludenzo così il suo
iter.
Un risultato importante considerato anche che l’approvazione è stata pressoché unanime, con
468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti (tutti di Fratelli d’Italia).
Il nuovo testo degli articoli modificati
Il testo approvato modifica la Costituzione agli articoli 9 e 41. Ecco il testo, con le novità evidenziate in corsivo neretto.
L’
articolo 9, che rientra tra i "
principi fondamentali", era composto da due commi e la riforma introduce un terzo.
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
L’
articolo 41 si trova nella parte dedicata ai “
diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III, rubricato “r
apporti economici”. Attualmente è composto da tre commi e la riforma prevede l’introduzione di alcuni “incisi”.
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
e ambientali.
Il pensiero alle future generazioni
L’inserimento della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali è sicuramente l’elemento più innovativo della Carta costituzionale, che fino ad oggi lo indicava solo fra le materie di competenza esclusiva statuale (art. 117 c. 2 lett. s) Cost.) ove è prevista la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come una res ma come un valore primario costituzionalmente protetto.
Inoltre, tale tutela è rivolta ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di una formulazione assolutamente innovativa nel testo costituzionale.
Una modifica in linea con l'Europa
La modifica è in linea con la normativa europea. Si ricorda, infatti, che la
Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), si occupa della tutela dell’ambiente all'art. 37, stabilendo che "
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".
Anche il
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.
Il ministro Govannini: «Cambiare i principi non basta»
L’altro elemento cardine della riforma riguarda i nuovi limiti all’iniziativa economica privata, che non deve recare danno:
-
alla salute, all’ambiente,
-
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
I primi due
limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per
fini ambientali.
Affermazioni importanti che ora richiedono di essere applicate.
Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
Enrico Giovannini, che come presidente dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) era stato tra i promotori dell'inserimento della norma nella Carta Costituzionale, ha accolto con estrema soddisfazione la notizia della votazione favorevole, ma ha anche sottolineato, in un intervento pubblicato da Avvenire il 9 febbraio che «cambiare i principi fondamentali su cui si basa la convivenza civile non basta. Servono azioni, collettive e individuali, coerenti con quei principi.
Servono leggi e regole per tutelare pienamente nella pratica quei principi. Ma serve anche una cultura comune basata su quei principi, in grado di farci affrontare con successo le grandi sfide attuali e future, coniugando le esigenze economiche, la giustizia sociale e quella ambientale, per costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile basato sull’Ecologia integrale di cui parla Papa Francesco».