Foto di Antonio Guillem
Una nostra lettrice ci scrive:«Sono preoccupata per le foto che una mia amica pubblica sul suo profilo facebook: la messaggistica online e le foto pubblicate nelle bacheche dei social network come vengono valutate nei giudizi di separazione?»
Gentile lettrice, lei ha fatto una giusta distinzione tra messaggistica online e tutto ciò che viene pubblicato nelle bacheche dei social network.
Oggigiorno i fax e gli sms sono stati quasi completamente sostituiti dalla messaggistica online (Whatsapp, Facebook Messenger, etc.) cioè strumenti che mettono in contatto tra loro due o più persone, comunque escludendo il resto degli utenti dalla lettura del contenuto. Dal punto di vista giuridico, Dottrina e Giurisprudenza ammettono, in questo caso, il riferimento al principio in forza del quale le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche e le registrazioni fonografiche di fatti o di cose, formino piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose, come statuito dall’art. 2712 del Codice Civile.
I messaggi di Whatsapp sono a tutti gli effetti documenti informatici a cui la Giurisprudenza di merito attribuisce pieno valore probatorio.
A integrazione di tale principio la Corte di Cassazione, con una Sentenza del 2017, ha stabilito che l’utilizzabilità delle chat è condizionata all’acquisizione del supporto telematico contenente la relativa registrazione, al fine di verificare la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni.
Passando ora a trattare del valore che può essere dato a ciò che viene pubblicato sui social network, prendiamo come esempio Facebook che è tra i social network più diffusi: talmente importante è la sua diffusione ed utilizzazione che è andata ad interessare la giurisprudenza del diritto di famiglia, specie in relazione ai casi di addebito della separazione relativamente ai messaggi pubblicati sulla bacheca dei coniugi e comunque in una situazione destinata ad una platea indeterminata di lettori.
Suddetto materiale reperito online è utilizzabile come prova documentale in sede giudiziale: le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network (es. : Facebook) sono, infatti, destinate ad essere conosciute da soggetti terzi.
I doveri coniugali valgono anche sui social
La condotta del coniuge sui social network può essere rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione: ciò che viene pubblicato è utilizzabile per valutare la violazione dei doveri coniugali discendenti dall’art. 143 del Codice Civile (che sono, ricordiamolo: il dovere di fedeltà, ma anche il dovere di assistenza morale e materiale ed il dovere alla collaborazione nell’interesse della famiglia).
Una consona condotta personale sui social network, da parte dei coniugi, rientra quindi negli obblighi contemplati dall’art. 143, co. 2, del Codice Civile che va ricontestualizzato in base al sentire attuale. L’eventuale violazione dei doveri discendenti da tale articolo, quindi, si può realizzare quando il contegno del coniuge si traduca in condotte lesive ed offensive per la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
I comportamenti sopra descritti possono ben essere posti a fondamento dell’addebito della separazione ove si dimostri che essi hanno causato la crisi del matrimonio, in modo irreversibile.