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5 Agosto 2019

Più detenzione = più sicurezza?

Che cosa comporta l'entrata in vigore della legge cosiddetta “spazzacorrotti”
Più detenzione = più sicurezza?
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Le nuove norme puntano sul carcere più che sui percorsi di recupero
La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha apportato modifiche importanti all’attuale ordinamento penitenziario. Sarà sostanzialmente precluso ai soggetti condannati per la maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di una fattiva collaborazione con la giustizia. Il nuovo sistema normativo esclude, per effetto della sua entrata in vigore, la possibilità che i soggetti condannati in via definitiva per i più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione (commessi da Pubblici Ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni) possano accedere alle misure alternative alla detenzione e che, in particolare, possano essere affidati in prova al Servizio Sociale, privando, al contempo, i medesimi della possibilità di usufruire della sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna. Tale privazione della sospensione determina che il soggetto attinto da sentenza di condanna definitiva non potrà evitare l’accesso al carcere. 

L’esclusione dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione dai soggetti per i quali è possibile intraprendere un percorso risocializzante all’esterno dell’istituto carcerario rappresenta in maniera inequivoca il superamento delle moderne linee di tendenza volte a privilegiare, quando possibile, il reinserimento sociale del condannato mediante misure alternative alla carcerazione. 
Il nuovo assetto normativo ha gravose ricadute su coloro che, resisi responsabili di reati contro la Pubblica Amministrazione, saranno chiamati a scontare la conseguente pena inflitta in epoca successiva alla sua entrata in vigore. Si deve infatti rilevare che per i suddetti condannati per i reati citati (ex. Peculato, Concussione Corruzione, Abuso d’Ufficio, ecc.), non sarà possibile accedere alle misure alternative alla detenzione, e, in particolare, tali soggetti non potranno essere affidati in prova al servizio sociale. Non gli sarà consentito di intraprendere, pertanto, il percorso risocializzante extracarcerario.

Stop alle misure alternative

Lo sbarramento all’accesso alle misure alternative segna la perfetta equiparazione dei condannati per i reati contro la Pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, del reato di associazione di tipo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso, di prostituzione minorile, pornografia minorile, riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, del delitto di associazione nel traffico di stupefacenti, e di ulteriori gravi reati legati alla disciplina dell’immigrazione, alla condizione dello straniero e in materia doganale. Il legislatore ha inteso sostanzialmente arginare il diffuso fenomeno dei reati contro la Pubblica Amministrazione ponendo al centro della strategia di contrasto l’automatica espiazione in carcere della pena detentiva.

Questo segue la logica prevalente nell’attuale assetto politico, secondo cui l’aumento delle pene e lo sbarramento all’accesso agli strumenti risocializzanti assicurerebbero una maggiore sicurezza sociale.